REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO

Regime Semplificato

 

Regime contabile semplificato

A partire dal periodo di imposta 2017, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2017 che ha riformulato il comma 1 dell’art. 66 del T.U.I.R, le imprese minori possono adottare il nuovo regime contabile semplificato.

Secondo quanto previsto dalla riforma, il reddito di esercizio viene determinato in base al regime di cassa anche se, come si vedrà più avanti, è più corretto parlare di regime cosiddetto “MISTO”.

 

Soggetti Interessati

In base all’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dall’articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:

persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;

imprese familiari e aziende coniugali;

società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);

società di armamento e le società di fatto;

enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata

se i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero, oppure conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.

 

Determinazione Del Reddito D’Esercizio

Regime misto: cassa-competenza

Secondo il regime di cassa, il reddito è determinato come differenza tra la somma di ricavi e proventi (individuati dall’art. 85 e dall’art. 89 del T.U.I.R)  percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute nello stesso periodo di imposta, mentre rimane in vigore il precedente criterio per la determinazione e l’imputazione temporale (criterio della competenza) dei componenti positivi e negativi di reddito, come Plusvalenze, Minusvalenze, Ammortamenti e Accantonamenti (previsti anch’essi dall’art. 66 del T.U.I.R) .

Gestione Delle Rimanenze Finali e Delle Esistenze Iniziali

Le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza, sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

La disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata.

Per rimanenze finali, si intendono le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, e le rimanenze dei titoli

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